Descrizione
Il Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art.146, comma 4 e s.m.i. stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, ad eccezione dei casi di cui all’art. 167 commi 4 e 5 del medesimo decreto per i quali è previsto l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione delle opere.
Ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167, commi 4 e 5 e s.m.i. la compatibilità paesaggistica può essere accertata esclusivamente nei seguenti casi:
- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati*
- b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380.
* La circolare 33 del 26/06/2009 del segretario generale del ministero per i beni e le attività culturali ha fornito ulteriori indicazioni circa i termini indicati dall’art. 167, c. 4, lettera a), secondo cui:
- per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti
- per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso
- per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici**.
**La circolare SG 38 del 4/09/2023 del segretario generale del ministero della cultura, seguendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, indica che il divieto di creazione di volumi, di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art.167, comma 4, deve riferirsi a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.