Richiedere il cartello identificativo di passo carrabile

Descrizione

Richiedere il cartello identificativo di passo carrabile

Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.

Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):

  • le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
  • le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.

Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).

Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto. In questi casi la pratica edilizia deve essere corredata dal parere preventivo rilasciato dal Servizio Mobilità. Una volta ultimati i lavori si deve presentare la domanda per l'ottenimento della concessione di passo carrabile e la contestuale autorizzazione all'esposizione del cartello (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22).

Approfondimenti

Gli accessi possono essere di due tipi:

  • accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
  • accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.

I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 5).

In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46. Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.

Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):

  • dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
  • in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

A partire dal 1° gennaio 2005 la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) si applica solamente agli accesi a raso.

Il divieto di sosta in prossimità di accessi a raso comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli. 
In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 metri quadrati.

L’importo del tributo dipende dal tipo di occupazione, dalla superficie occupata, dal tempo di occupazione e da una serie di altri parametri, quali la dimensione del Comune e l’importanza della strada.

La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza dell'accesso a raso per la profondità di un metro.

Ottenuta la concessione all'occupazione occorre presentare l'apposita dichiarazione (TOSAP).

Requisiti

Può chiedere l'apertura di un passo carrabile chi vanta un titolo reale sull'area privata.

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.

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