Risiedere in un alloggio di edilizia convenzionata

Descrizione

Risiedere in un alloggio di edilizia convenzionata

Gli alloggi costruiti in Piani di Edilizia Economica Popolare (PEEP) oppure in alcuni piani attuativi sono soggetti ad una convenzione, stipulata tra il Comune e l’operatore, in cui si stabiliscono:

  • le caratteristiche urbanistiche degli interventi;
  • il prezzo di cessione/affitto degli alloggi;
  • i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista/affitta questi alloggi.

Tale convenzione determina se l’area è in diritto di proprietà o di superficie e genera vincoli di limitazione alla vendita, sia relativamente all’importo che alle caratteristiche degli eventuali acquirenti, è quindi fondamentale capire in quale regime è stato edificato l’alloggio e se la convenzione è ancora in essere.

Per ottenere queste informazioni è necessario compilare la Richiesta rilascio informazioni e reperire la documentazione da allegare; l’Ente, sulla base di quanto da voi fornito, rilascerà una comunicazione, della validità di 6 mesi.

Nel caso in cui l’alloggio con le relative pertinenze risulti, in forza della convenzione, soggetto alle limitazioni alla vendita, se è di interesse estinguere dette limitazioni, deve essere presentata la Comunicazione accettazione valutazione. Qualora si intenda vendere l’alloggio e le relative pertinenze con le limitazioni fissate dalla originaria convenzione deve essere presentato il modulo Richiesta rilascio attestazione con i relativi allegati (alcuni documenti riguarderanno i potenziali nuovi acquirenti).

Si fa presente che, nel caso si decida di procedere alla stipula della nuova convenzione, le spese notarili e la scelta del notaio saranno a carico della proprietà.

Approfondimenti

I piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) sono dei piani urbanistici istituiti dalla Legge 18/04/1962, n. 167, art. 1 finalizzati alla definizione di zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare e alla realizzazione delle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali.

I proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata possono chiedere l'autorizzazione alla vendita dell'alloggio a un prezzo massimo definito in base alla convenzione e mantenendo in capo all’acquirente i vincoli di convenzione.

L'Amministrazione, prima di concedere l'autorizzazione, deve determinare prezzo massimo di vendita e valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge da parte del nuovo acquirente.

Il prezzo massimo di vendita è calcolato nel rispetto dei parametri indicati nella convenzione di concessione.

I proprietari di alloggi in diritto di superficie possono chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria la piena proprietà dell' alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce stabilendo una nuova convenzione con il Comune della durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di stipulazione della nuova (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 46).

Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato come definito dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 48.

Contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è possibile chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione pagando un ulteriore corrispettivo economico.

Se sono già trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria, la piena proprietà si acquisisce direttamente a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. In questo caso si intendono estinti tutti gli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione originaria, compresi quelli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.

Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.

I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata o concessi in diritto di superficie o di proprietà possono chiedere all'Amministrazione di eliminare i vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione come previsto dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 49-bis.

Per l'eliminazione dei vincoli è prevista la stipula di una nuova convenzione e il pagamento di un corrispettivo economico individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all'immobile in cui l’alloggio è collocato.

Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie o in diritto di proprietà a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.

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