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Fare ricorso per violazione relativa al Codice della Strada

Descrizione

Fare ricorso per violazione relativa al Codice della Strada

È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore.

Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso direttamente al Prefetto di Milano (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1) o tramite questo Comando di Polizia Locale. L'atto, in carta semplice, dovrà essere consegnato direttamente presso il nostro Comando o inviato tramite raccomandata. Il Comando è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione. Il Prefetto emetterà ordinanza di archiviazione degli atti se accoglie il ricorso, altrimenti emetterà ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Il ricorso e i suoi effetti si estendono automaticamente alla sanzione accessoria.

In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace di Abbiategrasso entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7)

Anche contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile proporre ricorso davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento Prefettizio. In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace determina l'importo da pagare che non può essere inferiore al minimo e non superiore al massimo previsto per ogni articolo violato. Il ricorso deve essere firmato in originale dall'interessato e depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace personalmente o da persona incaricata dall'interessato. Per i ricorsi avverso i verbali, il trasgressore deve presentare l'istanza in originale più tre copie. Per opposizione avverso Ordinanze-Ingiunzioni o cartelle esattoriali, il trasgressore deve presentare l'istanza in originale più quattro copie. Al Ricorso deve essere allegata tutta la documentazione che si ritiene utile, in particolare: 

  1. originale del documento impugnato (es. verbale di contestazione, ingiunzione di pagamento, cartella dell'Equitalia, ecc.).
  2. copia della busta contenente la sanzione al fine di consentire al Giudice di Pace la verifica della data della notifica. Contestualmente  al deposito del ricorso, il ricorrente deve versare il contributo di Legge dovuto per il Contenzioso. 

Approfondimenti

È possibile presentare ricorso direttamente al prefetto di riferimento del territorio in cui è stata accertata la violazione, tuttavia resta invariato il tempo entro il quale deve essere comunicato l'esito al ricorrente.

Il ricorso al giudice di pace comporta il pagamento di un contributo unificato e una marca da bollo.

Per ulteriori informazioni, consulta le faq pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

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