Descrizione
Per veicoli eccezionali si intendono quei veicoli che per propria configurazione superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 e 62.
Per trasporti eccezionali si intendono i veicoli che per effetto del loro carico superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 e 62. Si considerano trasporti eccezionali anche:
- i veicoli sui quali il carico sporge fuori della sagoma posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, pur rientrando nei limiti descritti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61
- i veicoli sui quali il carico sporge anteriormente oppure lateralmente oltre i limiti previsti per la categoria di veicolo.
Chiunque deve effettuare il transito di veicoli e trasporti eccezionali deve ottenere apposita autorizzazione da chiedere all'ente competente (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 10). L'ente competente è diverso a seconda del tipo di strada da percorrere:
- per strade statali (esterne a centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e autostrade libere è competente la direzione compartimentale l'ANAS
- per le strade militari è competente il comando militare di zona
- per le autostrade gestite da società concessionarie (Società Autostrade, ecc.) la domanda deve essere inoltrata alla Direzione di Tronco competente per il luogo di partenza
- per tutte le altre strade (provinciali e comunali) è competente la Provincia, che rilascia l'autorizzazione dopo l'acquisizione del parere di competenza dei Comuni interessati dal trasporto.
Il Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e il Decreto del Presidente della Repubblica 136/12/1992, n. 495 disciplinano il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda tipi, durata, rinnovo, revoca, sospensione. A seconda del numero di viaggi autorizzati si possono avere autorizzazioni periodiche, multiple, singole.
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