Chiedere il contributo per enti religiosi

Descrizione

Chiedere il contributo per enti religiosi

Ogni comune, in conformità alla Legge Regionale 11/03/2005 n. 12, art. 73 e s.m.i., è tenuto ad accantonare un fondo da destinare alla realizzazione e manutenzione di immobili destinati al culto, all’abitazione dei ministri di culto, ad attività di formazione religiosa, attività educative, culturali e sociali, ricreative e di ristoro, ivi comprese le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari senza fini di lucro, ovvero all’acquisto delle aree necessarie.

Il comma 2, del precedente articolo, stabilisce che le autorità religiose competenti, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna confessione, devono, per ottenere il contributo, presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita richiesta, allegando un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, corredato dalle relative previsioni di spesa; l’Ente, in conformità al comma 3, verifica che i programmi presentati rientrino tra quelli elencati all’art. 71, comma 1, della L.R. 12/2005 e smi, quindi ripartisce e corrisponde gli importi entro trenta giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del bilancio, che avviene l’anno successivo rispetto a quello in cui viene fatta la richiesta.

I criteri di ripartizione dei contributi, stabiliti in conformità a quanto riportato agli art. 71 e 73 della L.R. 12/2005 e s.m.i, sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale 22/12/2010 n. 234, sono riferiti alle attività ordinarie e straordinarie e all’incidenza sociale dell’ente, nonché alla tipologia dell’intervento per cui si richiede il contributo.